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Design normativa


Peter

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Buongiorno a tutti...forse il mio intervento è troppo specifico ma la domanda che vorrei porre nel forum è di vitale importanza per chi vuol fare del design professione.

La legge sul diritto d'autore dice che sono protette "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (L633/41-art.2 n 10) poi pero' fa capire che è difficile dimostrare il contenuto artistico insito nell'opera, senza il quale la tutela del diritto d'autore non sarà riconosciuta. La direttiva comunitaria 98/71/CE bypassa la considerazione del valore artistico ma di fatto in Italia, mi sembra di capire, il valore artistico deve essere ancora dimostrato. Venendo al dunque... un designer puo' concedere lo sfruttamento della sua opera con un contratto a royalties avvalendosi del diritto d'autore senza possedere il quale non puo' concedere il suddetto sfruttamento a fini commerciali. 

La domanda è questa:

non essendo necessario nessun atto formale per accedere al diritto d'autore, come faccio a stipulare un contratto a royalties, basandomi su tale diritto ed essere sicuro che domani non arrivi l'agenzia delle entrate (a gamba tesa) argomentando magari che l'opera oggetto del contratto non presenti valore artistico e quindi facendo decadere il diritto d'autore e quindi, a cascata, il contratto, causando contenziosi con la stessa AE ??????

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Al capo 2 "Soggetti del diritto" della suddetta legge, si legge all'Art. 8

"E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero."

 

Ciò significa che se hai tu creato un contenuto ed è riconosciuto, sei a tutti gli effetti proprietario. Quindi la dicitura "valore artistico" è prescindibile dall'opera stessa, ovvero dal tipo di contenuto espresso.  Se stai progettando il Colosseo, va da se che oltre ad essere un opera di Design esso abbia anche un "valore artistico". Cosi vale anche per le opere Industriali nate dal tuo ingegno; sono opere pratiche e artistiche.

Secondo me il problema si pone successivamente, ovvero con il rapporto con l'agenzia delle entrate. Per quello che conosco, sotto i 5000 euro l'anno non si paga nulla di tasse. Oltre devi avere partita Iva ecc.

Io credo fondamentale domandare  all'agenzia delle entrate come si comportano in questi casi e sentire un parere di un commercialista per quello che concerne la finanza in se per se. Per il diritto d'autore (compreso opera artistica) credo che non ci siano problemi se tu sei effettivamente (e riconducibile) proprietario dell'opera...

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4 ore fa, Michele71 ha scritto:

Al capo 2 "Soggetti del diritto" della suddetta legge, si legge all'Art. 8

"E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero."

 

Ciò significa che se hai tu creato un contenuto ed è riconosciuto, sei a tutti gli effetti proprietario. Quindi la dicitura "valore artistico" è prescindibile dall'opera stessa, ovvero dal tipo di contenuto espresso.  Se stai progettando il Colosseo, va da se che oltre ad essere un opera di Design esso abbia anche un "valore artistico". Cosi vale anche per le opere Industriali nate dal tuo ingegno; sono opere pratiche e artistiche.

Secondo me il problema si pone successivamente, ovvero con il rapporto con l'agenzia delle entrate. Per quello che conosco, sotto i 5000 euro l'anno non si paga nulla di tasse. Oltre devi avere partita Iva ecc.

Io credo fondamentale domandare  all'agenzia delle entrate come si comportano in questi casi e sentire un parere di un commercialista per quello che concerne la finanza in se per se. Per il diritto d'autore (compreso opera artistica) credo che non ci siano problemi se tu sei effettivamente (e riconducibile) proprietario dell'opera...

Grazie per la risposta... vado ad approfondire art.8 ... per quanto riguarda i rapporti con l' AE la tassazione delle royalties e ben chiara e non prevede partita iva e inps fino a che si possa dimostrare cessione di diritto d'autore ... il problema, ribadisco, e se la stessa Agenzia contesta l'applicazione dell'art. 3 comma [4] del D.P.R., 26/10/1972 n° 633:  

Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

facendo rientrare il tutto come prestazione di servizi in base all'art. 1 della suddetta legge:

Operazioni imponibili

 [1] L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Il che vorrebbe dire multone di Transilvania

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Ecco perché scrivevo comunque di sentire cosa ha da dirti l'agenzia delle entrate. E' probabile che ci sono state modificazioni successive che non vengono addotte...

Comunque art. 3 comma [4] del D.P.R., 26/10/1972 n° 633 (non sono considerate prestazioni di servizi ecc.) sono trattate differentemente per la stessa natura della "prestazione". Esempio le cessioni sono "una forma di collaborazione, non fondata su un rapporto di lavoro subordinato e quindi "atipica". L’autore si impegna ad eseguire un’opera grazie al proprio ingegno, ma non possono essere imposti né orari di lavoro, né una sede prestabilita. Questa, secondo la legislazione, è l’unica condizione in cui il contratto di cessione dei diritti d’autore può essere utilizzato in maniera genuina.

Quindi non hai necessariamente bisogno di partita IVA perché "le cessioni effettuate dallo stesso autore non sono considerate prestazioni di servizi. Pertanto, esse costituiscono operazioni fuori campo IVA e sono soggette ad una tassazione speciale". Questa tassazione essendo eseguita fuori IVA rientra nel campo dell'Irpef (Imposta redditi delle persone fisiche) che va valutata secondo una deduzione forfettaria ecc. e sotto i 5000 euro non la paghi. Diversamente, puoi effettuare questa prestazione con P.Iva con tutti i relativi casi di pagamento. Ci sono casi in cui è l'Agenzia delle Entrate a valutare come emettere fattura, la tassazione ecc. I lavori "atipici" sono centinaia ed ognuno di essi ha un particolare percorso. 

 

L'agenzia delle entrate contempla un procedura chiamata Istanza Interpello: spieghi a loro effettivamente il tipo di prestazione che devi eseguire. Loro ti rilasceranno una dettagliata e ufficiale risposta al tuo esclusivo caso. Avrai due vantaggi: Il primo sai cosa e come pagare, il secondo è che la loro risposta può essere impugnata in caso la stessa agenzia delle entrate cambi idea 😉 

 

Ribadisco il mio consiglio di rivolgerti all'agenzia delle entrate o ad un commercialista. 

Modificato da Michele71
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